La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715; Cass. Civ. Sez. lav. - 15.05.2024, n. 13440), ha chiarito che anche ai lavoratori precari della scuola spetta la monetizzazione delle ferie maturate e non godute al termine del contratto, salvo prova da parte dell’Amministrazione di aver messo il lavoratore nella condizione concreta di usufruirne.
Il riconoscimento giurisprudenziale
Gli Avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio ritengono che il fondamento giuridico del ricorso per la monetizzazione delle ferie non godute da parte dei docenti precari risieda nella prassi, protrattasi per decenni, adottata dalle istituzioni scolastiche – su indicazione degli Uffici Scolastici Territoriali – di collocare automaticamente in ferie d’ufficio i lavoratori a tempo determinato senza alcuna comunicazione formale o possibilità di scelta da parte del docente.
Tale comportamento è da ritenersi illegittimo e in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali che tutelano il diritto alle ferie annuali retribuite come diritto fondamentale, irrinunciabile e indisponibile.
Nelle sentenze di accoglimento viene ribadito il principio secondo cui le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e tutelato dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 7 del D.lgs. 66/2003, nonché dalla normativa europea, in particolare dalla Direttiva 2003/88/CE.
A quanto ammonta l’indennità per le ferie non godute?
Per ogni anno di supplenza è possibile, tramite proposizione del ricorso, recuperare fino ad € 1500,00.
Conclusione
Alla luce della consolidata giurisprudenza, i docenti con contratti a termine che non hanno potuto godere delle ferie maturate durante il servizio hanno diritto a ottenere l’indennizzo economico corrispondente.
È pertanto possibile proporre ricorso al Giudice del Lavoro per rivendicare tale diritto e ottenere il relativo pagamento.
Per maggiori informazioni: giustiziascuola.com/ricorso-ferie-non-godute